Occasione irripetibile per tutte le imprese turistiche che vogliono dare una svolta al loro processo di digitalizzazione
Contributi e bandi per agenzie viaggi e tour operator: ci sono nuove opportunità per le imprese del turismo (anche gestori di siti speleologici e agenzie di animazione).
Le domande devono essere presentate entro il 29 ottobre 2021.
Si tratta di una occasione importante da non sciupare, soprattutto per tutte quelle imprese turistiche che vorrebbero dare una svolta digitale ma che si trovano a dover fare i conti con ristrettezze dovute alla batosta del Covid-19.
Come Web Agency specializzata in comunicazione e marketing per il turismo forniamo di seguito tutti i dettagli per poter accedere ai contributi che potranno essere utilizzati per una molteplicità di azioni e investimenti.
Alcune agenzie viaggi nostre clienti -grazie ai contributi ricevuti in passato- stanno investendo, per esempio, in consulenza di web marketing per potenziare il settore online delle vendite, per la ristrutturazione del sito web, per il potenziamento e la formazione del reparto social e la creazione di campagne social professionali che possano aumentare le possibilità di ricerca di nuovi clienti.
CONTRIBUTI E BANDI PER AGENZIE VIAGGI
PUBBLICAZIONE D.I. INCENTIVI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TURISMO (ART. 3, D.L. N.152/2021 E MISURA M1C3-33 PNRR)
Questi incentivi prevedono un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro.
Sono beneficiari le strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.
A prevederlo, l’articolo 1 del decreto legge 152/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 di sabato 6 novembre), che detta disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Soggetti beneficiari
Destinatari delle misure di sostegno sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, che realizzano interventi ammissibili alle agevolazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Dl 152, cioè dal 7 novembre 2021, e fino al 31 dicembre 2024.
Spese ammissibili
Danno accesso ai benefici le spese, comprese quelle per la relativa progettazione, sostenute effettivamente (secondo le regole dettate dall’articolo 109 del Tuir) per i seguenti interventi:
- incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica
- eliminazione delle barriere architettoniche
- opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per le attività termali
- digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità – articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).
Incentivi riconosciuti
In relazione agli interventi agevolabili realizzati tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, è possibile fruire sia di un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti unionali sugli aiuti “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande (l’esaurimento dei fondi sarà comunicato sul sito del ministero del Turismo).
È, infatti, previsto che gli interessati devono presentare apposita istanza telematica in cui dichiarano il possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità che saranno pubblicate dal ministero del Turismo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Pnrr”.
Credito d’imposta
È pari all’80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge 388/2000, e articolo 1, comma 53, legge 244/2007), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi agevolabili sono stati realizzati.
L’F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per evitare che il bonus utilizzato in compensazione superi l’importo concesso dal ministero del Turismo, quest’ultimo trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione, con indicazione del bonus accordato, del contributo a fondo perduto, nonché delle eventuali variazioni e revoche. Il recupero dei crediti utilizzati illegittimamente è affidato al ministero del Turismo, che vi provvede in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, Dl 40/2010.
Il credito può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione a soggetti terzi, banche e altri intermediari finanziari compresi, secondo le modalità definite con provvedimento 8 agosto 2020.
Il bonus è fiscalmente irrilevante, cioè non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).
Il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del “decreto Pnrr” (7 novembre 2021), a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data. Invece, per gli interventi già conclusi, continuano a valere le regole dettate dal “decreto Agosto” (articolo 79, Dl 104/2020).
Contributo a fondo perduto
Non può eccedere il 50% delle spese ammissibili e, comunque, il limite di 100mila euro. È riconosciuto per un importo massimo di 40mila euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:
- fino a ulteriori 30mila euro, se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale
- fino a ulteriori 20mila euro, se il destinatario ha i requisiti per accedere ai benefici per l’imprenditoria femminile (articolo 53, Dlgs 198/2006) o quella giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani)
- fino a ulteriori 10mila euro, per le imprese con sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Conclusione
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione alla fine dell’intervento; tuttavia, è possibile richiederne un’anticipazione fino al 30% presentando idonea garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’impresa assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993) oppure cauzione costituita, a scelta, in contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato.
Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può accedere anche al finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.
(FONTE: Fiscooggi.it)

CONTRIBUTI E BANDI PER AGENZIE VIAGGI.
Decreto Pnrr: bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator
A disposizione 98 milioni di euro per “premiare” gli investimenti effettuati a decorrere dal 7 novembre, data di entrata in vigore della norma agevolativa, e fino al 31 dicembre 2024
Istituito un nuovo credito d’imposta, nella misura del 50%, in relazione alle spese per sviluppo digitale sostenute dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, fino all’importo massimo complessivo di 25mila euro. Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto ad altri soggetti.
A istituirlo, l’articolo 4 del Dl n. 152/2021 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre, a chiusura del capo I, riservato alle misure in favore del comparto turismo (vedi anche “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico”).
A chi spetta e per cosa
La norma individua come destinatari del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta gli operatori economici che esercitano le attività contraddistinte dai codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12, vale a dire le agenzie di viaggio e i tour operator.
Il bonus spetta in riferimento alle spese sostenute da tali soggetti, a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del “decreto Pnrr”) e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale.
Per l’individuazione delle spese ammissibili, la disposizione rinvia all’articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014, istitutivo di un’analoga misura agevolativa per la digitalizzazione a favore, però, degli esercizi ricettivi. Questi, nel dettaglio, i costi che danno diritto al credito d’imposta:
- impianti wi-fi (l’ammissibilità era subordinata alla circostanza che l’esercizio rendesse disponibile ai clienti un servizio gratuito di connessione con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download)
- siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti
- spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
- formazione del titolare o del personale dipendente in riferimento alle attività elencate.
I limiti da rispettare
Il credito è pari al 50% delle spese sostenute fino a tutto il 2024, entro l’importo massimo complessivo cumulato di 25mila euro e, comunque, nel rispetto del limite delle risorse stanziate:
– 18 milioni di euro per il 2022
– 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024
– 60 milioni per il 2025.
Un decreto interministeriale (Turismo ed Economia e finanze), entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Dl 152/2021, dovrà individuare le modalità attuative, anche per evitare che venga superato il plafond di fondi a disposizione.
Vanno inoltre rispettate le norme unionali sugli aiuti di Stato (regolamento n. 1407/2013), tenendo conto delle deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.
Caratteristiche e utilizzo
Il “bonus digitalizzazione” per le agenzie di viaggio e i tour operator può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; in caso contrario, l’operazione di versamento sarà rifiutata.
La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e non trovano applicazione i limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000 e articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007). Il credito può anche essere oggetto di cessione, in tutto o in parte, con facoltà di successivo passaggio a ulteriori soggetti, banche e altri intermediari finanziari compresi.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).
(FONTE: fiscooggi.it)
CONTRIBUTI E BANDI PER AGENZIE VIAGGI.
PNRR Turismo al Consiglio dei Ministri, 2.4 miliardi per ammodernare le strutture turistiche
Il “pacchetto Turismo” del Pnrr approvato dal Governo ammonta complessivamente a 2,4 miliardi.
Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella contenuta nel Decreto legge) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi.
Lo ha assicurato il ministro del Turismo a fine 2021.
I 2,4 miliardi sono divisi in:
- 1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei diversi interventi;
– 500 milioni, credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese turistiche: misura contenuta nel decreto approvato oggi;
– 98 milioni per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator: misura contenuta nel decreto approvato oggi;
– 500 milioni per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici: misura contenuta nel decreto approvato oggi;
– 358 milioni destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità: misura contenuta nel decreto approvato oggi;
– 180 milioni fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale: misura contenuta nel decreto approvato oggi;
– 150 milioni per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari: seguirà atto amministrativo.
I diversi interventi potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado ampliare il sostegno economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei beneficiari.
- 114 milioni per attivare il Digital Tourism Hub, vale a dire una piattaforma digitale per aggregare on line l’offerta turistica nazionale: seguirà misura amministrativa;
- 500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere da un punto di vista turistica l’offerta in vista del Giubileo: seguirà misura amministrativa.
CONTRIBUTI E BANDI PER AGENZIE DI VIAGGI SCADUTI
Di seguito tutte le info ed i documenti da scaricare per fare domanda.
L’accesso è riservato ai possessori di SPID o CNS.
Tutto nasce dal Decreto pubblicato in data 24 agosto con il quale il Ministero del Turismo ha “messo ordine” nei vari Decreti pubblicati in passato (revocandone quelli superati) e «definito quelli che possono essere definiti gli ultimi finanziamenti a fondo perduto per il Turismo per far fronte all’emergenza Coronavirus», per dirla con il Ministro Garavaglia.
A CHI SONO DESTINATI I NUOVI CONTRIBUTI E BANDI PER AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR
- Agenzie Viaggi e Tour Operator che avevano partecipato al precedente “Fondo Mibact” (contributi a fondo perduto), con istanze presentate a settembre 2020. A questa categoria di imprese turistiche sarà destinato un contributo “Automatico”, cioè senza necessità di presentare apposita istanza. Le risorse sono limitate a 128.710.773,95 euro;
- Agenzie Viaggi e Tour Operator che NON hanno partecipato al “Fondo Mibact”, ora possono presentare istanza di contributo (qui sotto i dettagli). Le risorse destinate sono 32milioni di euro. E’ questa l’ultima possibilità per accedere a contributi a fondo perduto del Ministero del Turismo;
- Guide Turistiche e Accompagnatori Turistici saranno destinatari di un contributo “Automatico” (senza necessità di presentare apposita istanza). Risorse destinate pari a 25.760.000,00 euro;
- Imprese di Trasporto Passeggeri mediante Autobus Scoperti possono presentare istanza di contributo. Risorse da distribuire: 2 milioni di euro;
- Imprese Turistico-Ricettive beneficeranno di un contributo “Automatico” (non dovranno presentare domanda). Risorse: 200 milioni di euro;
- Imprese e Agenzie di Animazione per Feste e Villaggi possono fare domanda di contributo per risorse totali pari a 10 milioni di euro.
Dunque, ricapitolando: per quanto riguarda i nuovi contributi e bandi per imprese turistiche, agenzie viaggi e tour operator abbiamo due macro categorie di possibili beneficiari:
- soggetti che riceveranno il contributo “automatico”
- soggetti che dovranno fare richiesta.
Contributo “Automatico” per Agenzie Viaggi e Tour Operator
Il contributo “Automatico” è determinato in via perequativa garantendo una medesima percentuale dei ristori ricevuti.
Questo significa che il ministero del Turismo dovrà stabilire una percentuale che determinerà poi l’effettivo importo. Significa, da una parte, che tutti riceveranno qualcosa, dall’altra, potrebbe accadere che il contributo ricevuto sia minimo e insufficiente rispetto alle perdite subite.
La grossa notizia è che il tutto avverrà automaticamente e senza dover investire tempo e denaro nel consultare consulenti e preparare le domande.
Come sarà stabilita la cifra automatica che sarà accreditata?
Ci sono molti fattori tra i quali i ristori già ottenuti, la perdita di fatturato per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 ed il corrispondente periodo del 2019.
Dunque, non si terrà conto soltanto della differenza di fatturato del periodo agosto-dicembre 2020 ma del più ampio periodo 23 febbraio – 31 luglio 2020.
Si cercherà di garantire una soglia minima pari a 1000 euro pro capite ma in determinate condizioni potrebbe scendere al di sotto.
CONTRIBUTI E BANDI PER AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR: CHI DEVE FARE RICHIESTA
Il Ministero precisa che l’assegnazione dei contributi finanziamenti per chi dovrà fare domanda non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.
Lo sportello telematico sarà disponibile a questo indirizzo.
Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID2 o CNS e seguire le istruzioni per la compilazione dell’istanza. Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello.
A partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre p.v. sarà, inoltre, attivo un canale di assistenza, telefonica e via mail, i cui riferimenti verranno comunicati nella stessa giornata.
CONTRIBUTI E BANDI PER AGENZIE VIAGGI E TOUR OPERATOR: SCARICA I DOCUMENTI PER LE ISTANZE
Contributi Turismo. Agenzie di viaggio e Tour Operator
Agenzie di viaggio e tour operator che non hanno presentato già una domanda per ottenere gli aiuti Covid previsti dal decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, rep. 35; La presentazione delle istanze è consentita a partire dalle ore 12.00 di venerdì 15 ottobre fino alle ore 17.00 di venerdì 29 ottobre 2021. |
Contributi Turismo. Enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte
Ministero del Turismo – Contributi per siti speleologici e grotte AVVISO PUBBLICO ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. SG / 224, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 14 settembre 2021, n. 2496 La presentazione delle istanze è consentita a partire dalle ore 12.00 di venerdì 15 ottobre fino alle ore 17.00 di venerdì 29 ottobre 2021. |
Contributi Turismo. Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici
Ministero del Turismo – Contributi per agenzie di animazione AVVISO PUBBLICO ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 20 settembre 2021, n. 847 imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10milioni di euro. La presentazione delle istanze è consentita a partire dalle ore 12.00 di venerdì 15 ottobre fino alle ore 17.00 di venerdì 29 ottobre 2021. |
Contributi Turismo. Strutture turistico-ricettive
Ministero del Turismo – Contributi per imprese turistico ricettive AVVISO PUBBLICO ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 20 settembre 2021, n. 847 La presentazione delle istanze è consentita a partire dalle ore 12.00 di venerdì 15 ottobre fino alle ore 17.00 di venerdì 29 ottobre 2021. |
MANUALI PER LA COMPILAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO
Per accedere ai manuali illustrativi per la compilazione delle istanze per gli avvisi di contributo a fondo perduto o per gli altri avvisi si può scaricare questo allegato pdf direttamente dal sito del Ministero del Turismo.
Clicca qui per scaricare il manuale utente utile alla compilazione.
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